§ Di conseguenza: 1.1. la decisione 12 dicembre 1994 (no. 268/184) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata; 1.2. il ricorso 25 gennaio 1995 del comune di __________ è stralciato dai ruoli. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 254.20 sono poste a carico del comune di __________. Non si assegnano ripetibili. | 3. Intimazione a: | __________; | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario