Il ricorso presentato dal comune avverso la pronunzia 12 dicembre 1994 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina può essere pertanto stralciato dai ruoli, come hanno avuto modo peraltro di riconoscere le stesse parti in causa all'udienza tenutasi il 21 ottobre 1999. 3. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82).