Preso atto della rinuncia degli insorgenti a contestare l'espropriazione formale del loro fondo, l'Alta Corte federale ha nel seguito respinto le censure sollevate dai ricorrenti in relazione alla mancata concessione di un risarcimento per la perdita del posteggio, al diniego della rifusione delle spese di progettazione divenute inutili ed alla ripartizione degli oneri processuali decisi da questo Tribunale. L'autorità di ricorso federale ha tuttavia accolto l'impugnativa laddove criticava i giudici cantonali per aver omesso di esaminare la richiesta d'indennizzo per titolo di svalutazione della part. __________ presentata dagli espropriati in sede di risposta al gravame del comune.