Il comune ha ribadito pure la richiesta d'esproprio formale del terreno, invocando a riguardo una corretta applicazione dell'art. 6 Lespr. Ha contestato, infine, l'indennità accordata dal Tribunale di espropriazione per le spese di progettazione, sottolineando come i proprietari le abbiano affrontate inutilmente ben sapendo che il vincolo della nuova strada impediva l'erezione di una costruzione nel mezzo del tracciato. E. Il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto l'impugnativa con pronunzia 26 aprile 1996. Questo Tribunale ha ritenuto in sostanza che il primo giudice avrebbe dovuto concedere l'espropriazione formale del mapp.