In secondo luogo, ha sostenuto che l'indennità di espropriazione materiale deve essere riferita alla sola striscia di terreno (circa 90 mq) interessata dal tracciato della strada di collegamento, rilevando peraltro che quest'area resta computabile come superficie edificabile alle condizioni poste dall'art. 38 cpv. 2 LE; d'altro canto, alla parte residua inclusa in zona R2 non rimarrebbe il solo valore agricolo, giacché potrebbe essere aggregata a fondi contigui o utilizzata per un trasferimento degli indici edificatori. A mente dell'insorgente, i valori rivendicati dagli istanti (fr.