{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-6_2000-08-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17077&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "16b6764584897b6b58ed5e941cb75205"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2000 50.1997.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2000 50.1997.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2000 50.1997.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:41:57", "Checksum": "8fa37f0352b93f4c2b2a1955d01455e1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2000 50.1997.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nProcedendo allo stralcio di una causa, il Tribunale cantonale amministrativo è di norma tenuto a pronunciarsi contestualmente sulla suddivisione di spese e ripetibili in funzione dell'esito verosimile dell'impugnativa inoltratagli (RDAT 1984 N. 27). Un simile esame retrospettivo non è tuttavia necessario se la scomparsa dell'oggetto della lite che da luogo allo stralcio della procedura è dovuta all'attività decisionale svolta in costanza di litispendenza da una delle parti in causa; la parte che con il proprio agire estingue la materia del contendere è infatti considerata soccombente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, N. 3 ad art. 110; STA 10.11.1997 in re V.). Così come si reputa soccombente l'ente pubblico che rinuncia ad un esproprio formale dopo l'apertura della relativa procedura (DTF 122 II 201), nelle cause di espropriazione materiale si deve ritenere perdente il comune che in itinere litis abbandona la misura pianificatoria alla base delle pretese d'indennizzo avanzate dal proprietario interessato (STA 24.8.1998 in re F.).\nIn concreto, lo stralcio della procedura trae origine dalle\nmodifiche che il comune di __________ ha apportato al piano del traffico del proprio PR a seguito del chiaro responso in tal senso scaturito dalle urne il 6/13 settembre 1998. La rinuncia all'assetto pianificatorio che aveva indotto la famiglia __________ a promuovere la causa di espropriazione materiale comporta soccombenza. Ai fini del presente giudizio non è dunque indispensabile accertare in via pregiudiziale e sommaria il verosimile esito del gravame presentato dall'espropriante, poiché gli oneri procedurali - compresi quelli di prima istanza (Merkli/Aeschli-mann/Herzog, op. cit., N. 15 ad art. 39) - vanno comunque addossati al comune di __________ siccome soccombente a dipendenza della sua decisione di affrancare la part. __________ dagli aggravi istituiti nel 1985.\n4. Quanto alle ulteriori conseguenze dell'abbandono dei vincoli e della rinuncia all'espropriazione, i proprietari del mapp. __________ ed il comune di __________ hanno siglato un accordo ai sensi del quale i primi ricevono un indennizzo di fr. 46'326.15 a liquidazione di ogni e qualsiasi pretesa fondata sull'art. 7 cpv. 3 Lespr, spese di patrocinio comprese.\nQuesta transazione, ossequiosa del diritto e come tale senz'altro omologabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 1a ad art. 27 PAmm) appiana tutte le controversie sorte in relazione all'esproprio della proprietà __________, ponendo fine al contenzioso deferito davanti a questo Tribunale.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 1, 5, 6, 9, 11, 20 ss., 39, 47, 50 Lespr; 18, 27, 28 e 31 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è diventato privo d'oggetto per abbandono dei vincoli e per intervenuta transazione sulle conseguenze pecuniarie di tale provvedimento.\n§ Di conseguenza:\n1.1. la decisione 12 dicembre 1994 (no. 268/184) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata;\n1.2. il ricorso 25 gennaio 1995 del comune di __________ è stralciato dai ruoli.\n2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 254.20 sono poste a carico del comune di __________.\nNon si assegnano ripetibili.\n|\n3. Intimazione a: |\n__________; |\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}