{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-6_2000-08-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17077&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "16b6764584897b6b58ed5e941cb75205"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2000 50.1997.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2000 50.1997.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2000 50.1997.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:41:57", "Checksum": "8fa37f0352b93f4c2b2a1955d01455e1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2000 50.1997.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nG. In realtà, come sottolineato dallo stesso Tribunale federale (cfr. consid. 3a, p. 11 della sentenza di rinvio), gli espropriati non hanno mai giustificato né quantificato con precisione l'indennità pretesa per l'asserita svalutazione della part. __________. Questo Tribunale ha pertanto deciso di ordinare uno scambio di allegati per dar modo alle parti di esprimersi compiutamente a riguardo.\nCon memoriale 9 settembre 1997 __________ e __________ hanno così perorato la tesi secondo cui l'esproprio della part. __________ deprezzerebbe il valore della loro casa d'abitazione sita al mapp. __________ nella misura del 20% (= fr. 70'000.-), atteso che tra i due fondi sussisterebbe un evidente legame economico-funzionale.\nIl comune, dal canto suo, ha contestato partitamente le argomentazione e le richieste degli espropriati: a prescindere dal fatto che tra le due proprietà non esisterebbe connessione economica di sorta, il valore venale del mapp. __________ non sarebbe superiore a fr. 226'050.-.\nH. Nel gennaio del 1998 un gruppo di cittadini di __________ ha lanciato con successo un referendum contro la risoluzione 15 dicembre 1997 del consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 159'579.15 per l'esproprio della proprietà __________.\nSottoposta a votazione popolare, il 17 maggio 1998 la concessione del credito è stata bocciata a larghissima maggioranza (195 contrari, 17 favorevoli).\nI. Il 3 febbraio 1998 è stata depositata presso la cancelleria comunale un'iniziativa popolare con la quale 143 cittadini hanno chiesto di rinunciare definitivamente alla realizzazione della strada di collegamento __________. Il consiglio comunale non ha aderito a questa proposta, opponendovi un controprogetto elaborato dal municipio nel quale si prospettava la creazione di una strada di urbanizzazione diversa quanto a lunghezza, calibro e tracciato.\nChiamato alle urne il 6 e il 13 settembre 1998, il popolo di __________ ha manifestato chiaramente la volontà di accogliere l'iniziativa volta a stralciare dal PR la strada di collegamento __________ ed i vincoli pianificatori ad essa connessi.\nRicevuta una variante di PR contemplante lo stralcio della predetta via di collegamento, il Consiglio di Stato non l'ha approvata. Pur prendendo atto della situazione venutasi a creare, l'autorità superiore di vigilanza in materia pianificatoria ha rinviato l'incarto al comune prospettandogli due alternative: ristudiare l'assetto viario del comparto \"al __________ \" ai fini della sua urbanizzazione o rinunciare all'inclusione di quel territorio in zona edificabile (risoluzione CdS 10 marzo 1999).\nL. Il 7 giugno 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato una variante di PR volta a sostituire la strada di raccordo __________ con una strada di urbanizzazione denominata \"al __________ \".\nLe parti hanno quindi intavolato delle trattative per definire in via bonale l'ammontare dell'indennità ex art. 7 cpv. 3 Lespr dovuta agli espropriati in relazione all'abbandono dei vincoli apposti a suo tempo sul mapp. __________. Dopo articolate negoziazioni, l'ente pubblico ha concordato con i proprietari del fondo un indennizzo di complessivi fr. 46'326.15 a liquidazione di ogni pretesa derivante dalla rinuncia all'espropriazione (spese legali, danni conseguenti al blocco del terreno per la durata di 14 anni). Siffatta transazione, stipulata tra il municipio ed il legale degli espropriati, è stata ratificata dal consiglio comunale il 13 marzo 2000.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nIl gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti, integrati dalle risultanze dell'istruttoria e delle trattative intercorse tra le parti (art. 18 cpv.1 PAmm).\n2. Come esposto in narrativa, il Consiglio di Stato ha avallato la rinuncia alla strada di collegamento __________ e la soppressione degli aggravi pianificatori ad essa connessi decise dai cittadini di __________. L'affrancazione del mapp. __________ dai vincoli istituiti nel 1985 ha reso privo di oggetto il contenzioso di espropriazione materiale promosso nel febbraio 1986 dai proprietari del fondo.\nIl ricorso presentato dal comune avverso la pronunzia 12 dicembre 1994 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina può essere pertanto stralciato dai ruoli, come hanno avuto modo peraltro di riconoscere le stesse parti in causa all'udienza tenutasi il 21 ottobre 1999.\n3. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82). In sede ricorsuale vige la stessa regola, gli art. 28 e 31 PAmm essendo direttamente applicabili giusta il rinvio di cui all'art. 50 cpv. 3 Lespr."}