{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-6_2000-08-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17077&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "16b6764584897b6b58ed5e941cb75205"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2000 50.1997.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2000 50.1997.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2000 50.1997.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:41:57", "Checksum": "8fa37f0352b93f4c2b2a1955d01455e1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2000 50.1997.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNegata all'ente pubblico la facoltà di procedere all'esproprio formale del mapp. no. __________ in assenza di un concreto progetto esecutivo, il primo giudice ha riconosciuto ai proprietari un'indennità di fr. 220.- il mq oltre interessi per titolo di espropriazione materiale; cifra, quest'ultima, corrispondente alla quotazione commerciale del terreno nel luglio 1985 (fr. 250.-/mq) dedotto il valore della sua funzione residua (fr. 30.-/mq).\nIl Tribunale ha inoltre concesso alla parte espropriata un ulteriore indennizzo di fr. 17'512.- a risarcimento delle spese di progettazione diventate inutili, accreditando in sostanza la tesi secondo cui i privati hanno dovuto presentare una domanda di costruzione completa e sobbarcarsi i relativi oneri finanziari per dimostrare la sussistenza e l'attualità del vincolo espropriativo.\nD. Avverso il predetto giudizio il comune di __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'indennità per l'espropriazione materiale del mapp. no. __________ venisse ridotta e limitata alla superficie effettivamente colpita dal tracciato.\nIl ricorrente ha osservato innanzi tutto che la proprietà __________ non è dotata di un accesso sufficiente ai sensi dell'art. 19 LPT e quindi sarebbe inedificabile anche in assenza di vincoli pianificatori.\nIn secondo luogo, ha sostenuto che l'indennità di espropriazione materiale deve essere riferita alla sola striscia di terreno (circa 90 mq) interessata dal tracciato della strada di collegamento, rilevando peraltro che quest'area resta computabile come superficie edificabile alle condizioni poste dall'art. 38 cpv. 2 LE; d'altro canto, alla parte residua inclusa in zona R2 non rimarrebbe il solo valore agricolo, giacché potrebbe essere aggregata a fondi contigui o utilizzata per un trasferimento degli indici edificatori.\nA mente dell'insorgente, i valori rivendicati dagli istanti (fr. 300.- il mq) non potrebbero essere considerati nemmeno se il fondo residuo avesse perso completamente la propria facoltà edificatoria; in effetti, i prezzi concretamente pagati nel 1985/86 per l'acquisto di terreni siti nella zona collinare di __________ risultano di gran lunga inferiori. Neppure il valore edilizio pieno di fr. 250.- il mq che il primo giudice ha attribuito al mapp. __________ sarebbe attendibile, tenuto conto delle caratteristiche negative della particella (in particolare, la forte pendenza e la mancanza di un'urbanizzazione ex art. 19 LPT); il fondo, per vista e distanza dal lago, non sarebbe d'altronde comparabile con le ben più pregiate proprietà __________ e __________ espropriate a fr. 250.-/mq.\nIl comune ha ribadito pure la richiesta d'esproprio formale del terreno, invocando a riguardo una corretta applicazione dell'art. 6 Lespr.\nHa contestato, infine, l'indennità accordata dal Tribunale di espropriazione per le spese di progettazione, sottolineando come i proprietari le abbiano affrontate inutilmente ben sapendo che il vincolo della nuova strada impediva l'erezione di una costruzione nel mezzo del tracciato.\nE. Il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto l'impugnativa con pronunzia 26 aprile 1996.\nQuesto Tribunale ha ritenuto in sostanza che il primo giudice avrebbe dovuto concedere l'espropriazione formale del mapp. __________, vuoi perché il comune poteva invocare legittimamente l'art. 6 Lespr ed il concetto di ampliamento in esso ancorato per cercare di ottenere l'esproprio totale del fondo nell'ambito della procedura risarcitoria avviata autonomamente dai proprietari, vuoi perché in concreto l'indennità d'espropriazione materiale spettante ai privati (fr. 92.- il mq) era superiore ad un terzo del valore venale del terreno (fr. 70.-/mq): cifre, queste, ottenute attribuendo alla particella un valore edilizio pieno di fr. 210.- il mq (desunto dalle risultanze del metodo statistico-comparativo) e un valore residuo di fr. 118.- il mq (frutto di un calcolo proporzionale basato sul valore medio della superficie libera da vincoli e sul valore agricolo dell'area interessata dal tracciato stradale).\nAccertata la sussistenza delle premesse per procedere all'espropriazione formale della proprietà e ammessa la possibilità di operare una stima unica, per finire il Tribunale cantonale amministrativo ha riconosciuto ai resistenti un indennizzo di fr. 210.- il mq oltre interessi per l'esproprio materiale e formale del mapp. __________, negando loro il rimborso delle spese di progettazione siccome affrontate senza alcuna reale necessità od esigenza connessa con la procedura di espropriazione materiale.\nLa tassa di giustizia e le ripetibili sono state poste a carico degli espropriati giusta gli art. 28 e 31 PAmm.\nF. Adito da __________ e __________ mediante ricorso di diritto pubblico, con sentenza 9 giugno 1997 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato trattando l'atto inoltratogli come ricorso di diritto amministrativo.\nPreso atto della rinuncia degli insorgenti a contestare l'espropriazione formale del loro fondo, l'Alta Corte federale ha nel seguito respinto le censure sollevate dai ricorrenti in relazione alla mancata concessione di un risarcimento per la perdita del posteggio, al diniego della rifusione delle spese di progettazione divenute inutili ed alla ripartizione degli oneri processuali decisi da questo Tribunale.\nL'autorità di ricorso federale ha tuttavia accolto l'impugnativa laddove criticava i giudici cantonali per aver omesso di esaminare la richiesta d'indennizzo per titolo di svalutazione della part. __________ presentata dagli espropriati in sede di risposta al gravame del comune.\nDonde il rinvio della causa al Tribunale cantonale amministrativo per l'emanazione di un nuovo giudizio sull'ammontare complessivo dell'indennità dovuta ai proprietari del mapp. __________."}