{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-08-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-6_2000-08-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17077&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "16b6764584897b6b58ed5e941cb75205"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2000 50.1997.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2000 50.1997.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2000 50.1997.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:41:57", "Checksum": "8fa37f0352b93f4c2b2a1955d01455e1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.08.2000 50.1997.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 25 gennaio 1995 del\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 12 dicembre 1994 (no. 268/184) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che __________ e __________ hanno inoltrato il 14 febbraio 1986 nei confronti del comune di __________ relativamente al mapp. no. __________ RFD; |\nviste le risposte:\n- 17 febbraio 1995 di __________ e __________;\n- 17 febbraio 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;\nrichiamata la sentenza 9 giugno 1997 del Tribunale federale;\nesperiti i dovuti accertamenti;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Il 30 giugno 1981 __________ e __________ hanno acquistato in ragione di 1/2 ciascuno i mapp. __________ e __________ RFD di __________ al prezzo di complessivi fr. 220'000.-.\nIl mapp. __________ è censito a RF quale prato di 459 mq. In forte pendenza e di forma irregolare (tendenzialmente triangolare, con la \"punta\" rivolta a monte), si trova alle falde della collina che sovrasta il nucleo di __________, al di sopra della strada cantonale e della linea ferroviaria, in località __________; dalla sommità del pendio rivolto verso N-O è possibile scorgere il __________ e tutta la zona del __________. Il fondo, in gran parte coltivato a vigna, è accessibile mediante una strada comunale (mapp. no. __________) a margine della quale i proprietari hanno di recente (1988) edificato un posteggio coperto; la proprietà fruisce pure di un diritto di passo veicolare gravante la vicina part. no. __________ di __________.\nIl mapp. __________ ha una superficie di 70 mq sulla quale insiste l'abitazione della famiglia __________, censita come rustico di 52 mq. L'immobile è inserito in un blocco di costruzioni contigue che si affacciano direttamente sulla strada comunale al mapp. __________ e non confina con la sovrastante part. __________, collocata a S-E della casa. I due fondi sono infatti separati dalla strada al mapp. __________ e dall'edificio al mapp. __________, entrambi appartenenti a terze persone.\nB. Il piano del traffico del PR dei Comuni del __________, allestito su scala regionale tramite consorzio ed approvato dal Consiglio di Stato il 12 luglio 1985, prevede in territorio di __________ la realizzazione di una strada di raccordo (SR2 __________) il cui tracciato attraversa in senso latitudinale il mapp. __________ suddividendolo in due parti; questa strada funge pure da separazione tra la zona R1 e la zona R2, tant'è che la porzione superiore del terreno risulta assegnata alla zona R1, mentre quella inferiore è inclusa in zona R2.\nC. Con scritto 14 febbraio 1986 __________ e __________ hanno notificato al municipio di __________ una pretesa d'indennizzo di fr. 300.- il mq per titolo di espropriazione materiale, sostenendo che l'edificabilità della loro part. __________ era stata pregiudicata dai vincoli imposti dal piano del traffico del PR; in via subordinata hanno contestualmente proposto all'ente pubblico di acquisire tutto il fondo al prezzo di fr. 330.- il mq.\nL'iter processuale è stato contraddistinto da vicissitudini e lungaggini che in questa sede non occorre evocare nel dettaglio. Ai fini della presente pronunzia basterà ricordare che durante una prima sospensione della procedura decretata dal Tribunale di espropriazione in attesa del previsto allestimento dei progetti definitivi dell'opera viaria, il municipio di __________ - con risoluzioni 19 novembre 1987 e 8 gennaio 1988 - ha autorizzato gli espropriati a realizzare il posteggio coperto cui si è accennato in apertura di narrativa. Il 22 dicembre 1993 l'autorità comunale ha invece respinto una domanda volta ad ottenere il permesso di erigere sul pendio una casa d'abitazione monofamigliare, siccome in netto contrasto con la pianificazione in vigore.\nCon decisione 19 gennaio 1994 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha accertato che i proprietari del mapp. __________ erano rimasti vittime di un'espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR dei Comuni del __________.\nLa sentenza non è stata impugnata, cosicché il 14 marzo successivo gli espropriati hanno sollecitato al Tribunale il giudizio sull'indennità e con missiva 23 marzo 1994 hanno chiesto che nella determinazione della stessa si tenessero in considerazione le spese (fr. 18'000.-) inutilmente sostenute per allestire il progetto di edificazione del fondo.\nIn sede di risposta il comune - accertato il valore medio delle transazioni immobiliari avvenute nel 1985/86 a __________ - ha proposto l'acquisto di tutto il terreno al prezzo di fr. 150.- il mq, opponendosi peraltro fermamente alla richiesta di rifusione delle spese di progettazione avanzata dagli espropriati.\nNel corso di un sopralluogo tenutosi il 28 settembre 1994 i privati hanno confermano le loro pretese a titolo di espropriazione materiale e l'intenzione di mantenere la proprietà del terreno per sfruttarlo a scopo agricolo e di posteggio. Il comune ha riproposto invece l'esproprio formale di tutto il fondo, dicendosi disposto a trovare un accordo per consentire agli espropriati l'utilizzazione del parcheggio.\nAl termine di questa laboriosa procedura, il 12 dicembre 1994 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati."}