Lo Stato si oppone infine al pagamento di un indennizzo per la soppressione delle piante presenti sullo scorporo espropriato. Esprimendosi su una censura analoga, in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha giĆ  avuto modo di spiegare (RDAT I-1993 N. 51) che di norma il valore edilizio pieno di un terreno comprende pure il taglio di eventuali piante situate in loco, dal momento che nell'ambito di una normale e libera contrattazione l'acquirente del fondo non bonificherebbe al venditore una perdita di siffatta natura (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 90 ad art. 19 LFespr e riferimenti ivi citati).