per il terreno e di fr. 3'034.- per le piante che entrambe le parti contestano. Come in prima istanza, anche in questa sede la lite si concentra dunque sull'indennità dovuta agli espropriati per l'avulsione di 43 mq di terreno e della flora ivi ospitata. 2.1. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione.