{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-5_1998-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17076&nX40_KEY=4933374&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9310484149c018ad6e86a4a6ad9714ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:57:58", "Checksum": "7dbb5dd53a8055f19215d1e3170476d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sui ricorsi\n|\n|\na) 18 giugno 1997 di __________ __________ patrocinati da: avv. __________\nb) 8 luglio 1997 dello __________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 9 giugno 1997 (no. 20/95-126) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo __________ per acquisire la proprietà di 43 mq del mapp. __________ RFD di __________ in vista della sistemazione stradale di via __________ (lotto 3B comune di __________); |\nviste le risposte:\n- 24 giugno 1997 del Tribunale di espropriazione,\n- 8 luglio 1997 dello __________,\nal ricorso sub a);\n- 17 luglio 1997 di __________ e __________,\n- 21 luglio 1997 del Tribunale di espropriazione,\nal ricorso sub b);\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ e __________ sono proprietari in comunione ereditaria del mapp. __________ di __________, un fondo edificato di complessivi 5'676 mq così censito a RF:\nA) abitazione mq 882\nB) latrine mq 38\nC) rustico mq 33\nd) corte mq 74\nE) magazzino mq 619\nF) abitazione mq 218\nG) rustico mq 205\nH) rustico mq 619\nI) piazzale mq 2'872\nM) portico mq 61\nN) pensilina mq 55\nLa particella ospita tra l'altro la sede della __________ __________ (ditta attiva nel commercio di prodotti petroliferi) ed è situata nei pressi della Chiesa di __________, sul lato destro di via __________ salendo in direzione delle __________. Per essere più precisi, è posta all'intersezione via __________, arterie che la delimitano verso S-O e N-O.\nNel 1984 la proprietà è stata inclusa in una zona di pianificazione ex art. 16 ss. DEPT e attualmente è inserita in un comparto territoriale oggetto di uno studio di piano particolareggiato (PP 3 di __________) che si trova in avanzata fase di realizzazione ma non è ancora stato sottoposto all'esame preliminare del dipartimento del territorio. Stando alle informazioni raccolte dai proprietari (cfr. scritto 24 ottobre 1995 dell'arch. __________; doc. G), il progetto di PP prevede parametri edificatori di gran lunga superiori a quelli della zona R7, segnatamente un i.s. del 2.6.\nB. Una volta approvati i progetti esecutivi attinenti alla sistemazione stradale di via __________ (intervento previsto dal Piano dei trasporti del __________), lo __________ - mediante avviso personale 18 ottobre 1995 e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha promosso la procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 43 mq del sub. I della part. __________, per i quali il Cantone ha offerto un'indennità di fr. 1'200.- il mq, oltre a fr. 2'016.- per la soppressione di alcune piante.\nIl 20 novembre 1995 i privati si sono opposti all'esproprio e hanno notificato una pretesa d'indennizzo di fr. 5'926.-/mq per il terreno, fr. 36'966.15 per le spese di rifacimento del muro di confine, fr. 2'016.- per le piante e fr. 20'000.- per i disagi derivanti dal cantiere.\nCon istanza 22 dicembre 1995 l'ente pubblico ha domandato di esser posto al beneficio dell'anticipata immissione in possesso a far tempo dal 1° marzo 1996. Inizialmente osteggiata dagli espropriati, la richiesta è poi stata bonalmente accolta in occasione dell'esperimento di conciliazione tenutosi il 5 febbraio 1996. Nel corso di quell'udienza il Cantone ha peraltro specificato che l'area espropriata corrispondeva a quella fissata a suo tempo dal Consiglio di Stato, che non avrebbe invaso il mapp. __________ durante l'esecuzione dei lavori e che il muro di confine sarebbe stato ricostruito a sue spese; i proprietari hanno pertanto ritirato l'opposizione, ribadendo per il resto le pretese notificate.\nC. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 9 giugno 1997 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati, riconoscendo loro fr. 1'200.- il mq per l'esproprio del terreno, fr. 3'034.- a corpo per il taglio delle piante e fr. 2'000.- per titolo di ripetibili.\nEsperita un'amplissima indagine sulle quotazioni di mercato, il primo giudice ha deciso in sostanza di concedere ai privati un'indennità corrispondente al valore edilizio pieno dello scorporo espropriato calcolato partendo soprattutto dai prezzi delle contrattazioni di fondi posti in zona R7 di __________ realizzate negli anni 1991-95 (metodo statistico-comparativo). Il risarcimento per l'estirpazione delle piante è stato invece quantificato in base alle risultanze di un'apposita perizia commissionata pendente causa ad uno specialista del ramo.\nD. Avverso il predetto giudicato entrambe le parti sono insorte innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone la riforma parziale.\na) Mediante ricorso 18 giugno 1997 gli espropriati hanno chiesto che il valore venale dell'area avulsa venga fissato in fr. 5'970.25 il mq e le ripetibili di causa commisurate in fr. 10'000.-.\nA mente dei ricorrenti, per calcolare l'indennità espropriativa occorrerebbe tener conto dei prezzi soluti per l'acquisto dei mapp. __________, __________ e __________ di __________ (compravendite risalenti al 1989, le prime due, e a al 1986, la terza) attualizzati a giugno 1997 in base all'evoluzione dell'indice nazionale del costo della vita. La relativa media, riferita a fondi posti in zona R7, dovrebbe poi esser rivalutata matematicamente in funzione del maggior indice di sfruttamento che il PP3 assegnerà alla proprietà __________ (2.6 in luogo dell'1.6 applicabile ai mappali presi in considerazione)."}