Quand'anche avesse speso due parole per giustificare la propria richiesta, lo Stato non ne avrebbe tratto alcun giovamento. Questo Tribunale avrebbe infatti confermato la decisione impugnata, non ravvisando nella fattispecie gli estremi per ripartire gli oneri di procedura giusta quanto disposto dall'art. 73 cpv. 2 Lespr. Un simile aggravio sarebbe risultato iniquo e inutilmente vessatorio;