Nel proprio petitum ricorsuale lo Stato ha chiesto di porre interamente a carico degli espropriati la tassa di giustizia e le spese, senza però darne minimamente ragione nelle motivazioni. La domanda si avvera pertanto irricevibile, atteso che il vizio è grave e non rientra nel novero di quelli a cui può essere posto rimedio dando facoltà al ricorrente di completare il gravame (cfr. Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, Rep. 1991 p. 234 in initio e rinvii). Quand'anche avesse speso due parole per giustificare la propria richiesta, lo Stato non ne avrebbe tratto alcun giovamento.