70'500.-). Lo Stato non accetta tale verdetto, sostenendo in breve che gli espropriati hanno omesso di apportare la prova certa del danno subito e del suo ammontare. 5.1. In materia espropriativa vige il principio inquisitorio (art. 47 Lespr e 18 cpv. 1 PAmm in forza del rinvio dato dall'art. 70 Lespr). Il giudice delle espropriazioni procede quindi d'ufficio nell'accertamento dei fatti e nell'assunzione delle prove; alle parti incombe un dovere di mera collaborazione. Giusta l'art. 18 cpv. 1 PAmm l'autorità amministrativa valuta le prove secondo libero convincimento.