2 e 3 Lespr). Il Cantone non deve pertanto più nulla, per questo titolo, a favore degli espropriati. L'assegnazione a beneficio di quest'ultimi di un ulteriore risarcimento in denaro di fr. 5.-/mq/mese, ovvero della ragguardevole somma di fr. 60.-/mq/anno, per l'occupazione degli spazi adiacenti a via __________ conduce ad un doppio, inammissibile indennizzo per uno stesso danno e pertanto ad un indebito arricchimento dei privati. Ferme queste premesse il Tribunale di espropriazione non poteva che confermare la prima offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr. 1.-/mq/mese, ovvero di fr. 12.-/mq/anno, per l'occupazione temporanea in oggetto: