1.-/mq/anno (occupazione temporanea). Per mancanza di prove circa l'ammontare delle perdite occorse, l’insorgente ha contestato pure il risarcimento a corpo di fr. 70'000.- accordato dal Tribunale di espropriazione a titolo di inconvenienti aziendali. Senza alcuna spiegazione, lo Stato ha chiesto infine che la tassa di giustizia e le spese di prima istanza vengano poste interamente a carico degli espropriati. E. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all’accoglimento del gravame esimendosi dal formulare osservazioni.