{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-07-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-4_1998-07-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17075&nX40_KEY=4711508&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "85d00383735d3ae4a76e166fdad7a388"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["50.1997.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.07.1998 50.1997.4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.07.1998 50.1997.4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.07.1998 50.1997.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:14:11", "Checksum": "a377166d683d75c717908bcae52613d3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.07.1998 50.1997.4\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAnche i periti, al pari dello stesso ente espropriante, hanno dunque ammesso che il cantiere aperto su via __________ ha perturbato l'attività della carrozzeria cagionandole degli oggettivi inconvenienti a livello di processo lavorativo. Inconvenienti che il primo giudice ha ravvisato con sicurezza nei maggiori spostamenti delle autovetture da e per i posteggi esterni, nelle difficoltà di manovra all'interno della carrozzeria, nelle difficoltà di accesso e di lavorazione degli automezzi pesanti, nelle maggiori difficoltà per la sistemazione delle autovetture nelle immediate vicinanze della carrozzeria e nelle eccezionali immissioni di polvere durante un periodo di due anni, con effetti particolarmente nocivi per il reparto verniciatura.\nQuanto alla commisurazione del relativo danno, in base ai risultati contabili in suo possesso il Tribunale di espropriazione ha osservato che la cifra d'affari media della carrozzeria nei cinque anni precedenti il termine dei lavori era stata all'incirca di fr. 3'545'000.-, con un utile d'esercizio medio di fr. 160'000.- ca. (4,34%). Posto che nel 1992 l'utile d'esercizio è stato di fr. 140'175.- (3,47%) ed ha subito quindi una flessione di ca. fr. 20'000.- (0,87%) rispetto alla media dianzi riportata, il primo giudice ha supposto un calo di pari ampiezza (1% arrotondato per eccesso) sulla cifra d'affari media del biennio 1991-1992, ovvero una diminuzione di fr. 70'000.- che ha fatto rientrare nelle poste di danno da risarcire agli espropriati.\nIl ragionamento, anche se ipotetico e come tale non rigorosamente accettabile dal profilo probatorio, regge alle critiche dell'insorgente. Poiché se è certo che danno all'attività della carrozzeria c'è stato, è altrettanto certo - siccome accertato in corso d'istruttoria - che tale danno è stato assorbito facendo capo alle risorse interne dell'azienda, segnatamente all'esubero di manodopera registrato nel 1991-92. Orbene, in assenza dei disagi di cui sappiamo la ditta avrebbe potuto ridurre il numero dei propri dipendenti, con un risparmio non indifferente sui costi di personale e un conseguente incremento degli utili che in concreto non è stato possibile realizzare.\nD'altra parte, se si tien conto della durata effettiva del cantiere il risarcimento accordato non si distanzia affatto dalle cifre offerte dallo Stato (fr. 3'000.- al mese + fr. 10'000.- a corpo) e da quelle pagate al confinante garage __________ a compensazione - sostanzialmente - degli stessi inconvenienti sopportati dalla carrozzeria __________.\n6. Tassa di giustizia e spese di prima istanza\nI ricorsi insinuati davanti a questo Tribunale devono essere motivati (art. 46 cpv. 2 PAmm e 50 cpv. 3 Lespr). Il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto non dispensa gli insorgenti dall'obbligo di articolare le loro censure e sviluppare i loro argomenti.\nNel proprio petitum ricorsuale lo Stato ha chiesto di porre interamente a carico degli espropriati la tassa di giustizia e le spese, senza però darne minimamente ragione nelle motivazioni. La domanda si avvera pertanto irricevibile, atteso che il vizio è grave e non rientra nel novero di quelli a cui può essere posto rimedio dando facoltà al ricorrente di completare il gravame (cfr. Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, Rep. 1991 p. 234 in initio e rinvii).\nQuand'anche avesse speso due parole per giustificare la propria richiesta, lo Stato non ne avrebbe tratto alcun giovamento. Questo Tribunale avrebbe infatti confermato la decisione impugnata, non ravvisando nella fattispecie gli estremi per ripartire gli oneri di procedura giusta quanto disposto dall'art. 73 cpv. 2 Lespr. Un simile aggravio sarebbe risultato iniquo e inutilmente vessatorio; i privati sono stati sufficientemente penalizzati dalla mancata concessione di adeguate ripetibili, provvedimento - questo - che malgrado la sua severità trova ancora una plausibile spiegazione nell'esito della lite e nell'atteggiamento poco collaborativo assunto dagli espropriati nel corso dell’istruttoria.\n7. La tassa di giustizia e le ripetibili di questa sede seguono la totale soccombenza dell'insorgente (art. 28 e 31 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 9, 10, 11, 50, 73 Lespr; 18, 28, 31, 46 e 65 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere ai resistenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}