{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-07-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-4_1998-07-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17075&nX40_KEY=4933369&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "85d00383735d3ae4a76e166fdad7a388"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.07.1998 50.1997.4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.07.1998 50.1997.4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.07.1998 50.1997.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:01:13", "Checksum": "b79911023d1ddf1d23c7b4385fca5b24", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.07.1998 50.1997.4\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl Cantone ha occupato 276 mq del mapp. __________ per 14 mesi, 150 mq per 29 mesi, 95 mq per 17 mesi e l'intero mapp. __________ durante 14 mesi, sottoponendo agli espropriati un'ultima offerta di fr. 5.-/mq/mese. Il Tribunale di espropriazione ha confermato tali cifre, accordando ai privati un risarcimento di complessivi fr. 50'825.- (fr. 49'145.- per il mapp. __________, fr. 1'680.- per il mapp. __________).\nIn questa sede il ricorrente contesta l'indennità assegnata, affermando di aver compensato la soppressione dei posteggi occupati dal cantiere tramite la messa a disposizione di 30 parcheggi sostitutivi sulla vicina ex proprietà __________. La censura è invero identica a quella sollevata con successo dallo Stato in altri procedimenti ricorsuali aventi per oggetto espropri di fondi siti nei pressi della proprietà __________ (STA 23.1.1997 in re Stato del Canton Ticino/V. e 27.2.1997 in re Stato del Canton Ticino/S.).\n4.1. L'indennità espropriativa deve essere di regola corrisposta in denaro (art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia sostituire in tutto o in parte la prestazione in denaro con un'equivalente prestazione in natura (art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può però essere imposta all'espropriato solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr).\n4.2. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 Lespr (DTF 120 Ib 465 consid. 5e; Rep. 1965, pag. 177).\n4.3. Nel concreto caso lo Stato ha adeguatamente risarcito in natura la soppressione temporanea dei posteggi siti sulla proprietà __________, mettendo a disposizione dei resistenti 30 parcheggi nelle immediate adiacenze (art. 10 cpv. 2 e 3 Lespr). Il Cantone non deve pertanto più nulla, per questo titolo, a favore degli espropriati. L'assegnazione a beneficio di quest'ultimi di un ulteriore risarcimento in denaro di fr. 5.-/mq/mese, ovvero della ragguardevole somma di fr. 60.-/mq/anno, per l'occupazione degli spazi adiacenti a via __________ conduce ad un doppio, inammissibile indennizzo per uno stesso danno e pertanto ad un indebito arricchimento dei privati.\nFerme queste premesse il Tribunale di espropriazione non poteva che confermare la prima offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr. 1.-/mq/mese, ovvero di fr. 12.-/mq/anno, per l'occupazione temporanea in oggetto: indennità che, entro questi limiti, conservava senz'altro un senso, poiché la messa a disposizione di parcheggi su di una proprietà sita nei paraggi non equivale economicamente alla disposizione di parcheggi sullo stesso fondo.\nL'indennizzo per titolo di occupazione temporanea viene pertanto fissato in:\nmapp. __________\nfr. 1.- x 276 mq x 14 mesi = fr. 3'864.-\nfr. 1.- x 150 mq x 29 mesi = fr. 4'350.-\nfr. 1.- x 95 mq x 17 mesi = fr. 1'615.-\nfr. 9'829.-\nmapp. __________\nfr. 1.- x 24 mq x 14 mesi = fr. 336.-\nLa riduzione complessiva rispetto a quanto deciso dal Tribunale di espropriazione (- fr. 40'660.-) viene largamente compensata dal maggior indennizzo che andava riconosciuto agli espropriati per l'iscrizione del diritto di superficie sotterraneo e della servitù di limitazione di costruire (cfr. consid. 3.3.).\n5. Danni aziendali alla carrozzeria _________ (mapp. _________)\nIl cantiere aperto dal Cantone nei pressi della carrozzeria __________ ha creato non pochi inconvenienti all'attività della ditta. Il ricorrente ne è perfettamente conscio, tant'è che in ingresso di procedura ha proposto agli espropriati un indennizzo di fr. 39'000.- (fr. 3'000.- al mese) per difficoltà d'accesso e posteggio, nonché fr. 10'000.- per disagi nell'ambito della consegna e rimessa dei veicoli alla clientela, confermando l'offerta in sede di conclusioni.\nData per scontata la sussistenza di diversi inconvenienti aziendali, in via equitativa il Tribunale di espropriazione ha concesso agli espropriati un risarcimento a corpo di fr. 70'000.- (fr. 35'000.- per anno), identico a quello percepito dalla ditta __________ per i disagi subiti nella gestione del garage posto di fianco alla carrozzeria __________ (fr. 70'500.-).\nLo Stato non accetta tale verdetto, sostenendo in breve che gli espropriati hanno omesso di apportare la prova certa del danno subito e del suo ammontare.\n5.1. In materia espropriativa vige il principio inquisitorio (art. 47 Lespr e 18 cpv. 1 PAmm in forza del rinvio dato dall'art. 70 Lespr). Il giudice delle espropriazioni procede quindi d'ufficio nell'accertamento dei fatti e nell'assunzione delle prove; alle parti incombe un dovere di mera collaborazione.\nGiusta l'art. 18 cpv. 1 PAmm l'autorità amministrativa valuta le prove secondo libero convincimento. In mancanza di una prova assoluta, il giudice può dedurre il proprio convincimento anche da prove indirette o da semplici indizi (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 1a ad art. 18 PAmm; RDAT II-1992 N. 16).\n5.2. Gli accertamenti peritali di tipo contabile predisposti dal Tribunale di espropriazione al fine di quantificare il danno aziendale sofferto dalla carrozzeria __________ non hanno dato esiti particolarmente favorevoli agli espropriati. Gli esperti hanno infatti ipotizzato che la carrozzeria, pur avendo effettivamente subito dei disagi a seguito dei lavori intrapresi su via __________, è riuscita ad assorbirli grazie ad una migliore utilizzazione della manodopera e questo senza supplementi di costo importanti per l'azienda (conclusione del parere 6.8.1996 della __________)."}