{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-07-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-4_1998-07-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17075&nX40_KEY=4933369&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "85d00383735d3ae4a76e166fdad7a388"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.07.1998 50.1997.4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.07.1998 50.1997.4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.07.1998 50.1997.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:01:13", "Checksum": "b79911023d1ddf1d23c7b4385fca5b24", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.07.1998 50.1997.4\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 21 maggio 1997 dello\n|\n|\n__________ rappr. da: __________ |\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nLa decisione 24 marzo 1997 (no. 339/22-24) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, relativa all'esproprio dei mapp. __________, __________ e __________ RFD di __________ nell'ambito della realizzazione della galleria __________ (tratta __________); |\nviste le risposte:\n- 9 giugno 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;\n- 18 agosto 1997 di __________ e della __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ è proprietario dei mapp. __________ e __________ RFD di Locarno, di 2294 rispettivamente 24 mq, così censiti a RF:\nmapp. __________\nC) officina e rimessa mq 1928\nd) piazzale e giardino mq 366\nmapp. __________\nA) cabina elettrica mq 16\nb) terreno mq 8\n__________, unitamente alla comunione ereditaria __________ composta da __________ e __________, __________, __________ e __________, è proprietario anche della part. __________, vasta 1106 mq e descritta a RF nel modo seguente:\nmapp. __________\nA) casa e annesso mq 121\nB) casa mq 98\nc) corte-giardino-piazzale mq 684\nD) officina e rimessa-sedime mq 203\nI fondi si trovano nella zona della __________, nei pressi dell'intersezione via __________ -via __________ (zona R5a). Le part. __________ e __________ si affacciano direttamente su via __________ e con la retrostante part. __________ vanno a formare un'unica proprietà dotata di quattro accessi (tre su via __________, uno su via __________) sulla quale insiste la rinomata carrozzeria __________.\nB. Approvati i progetti attinenti alla realizzazione della galleria __________, lo Stato del Canton Ticino ha promosso l'espropriazione dei fondi toccati dall'opera, fra i quali figurano anche le menzionate particelle della famiglia __________.\nGli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) sono stati pubblicati dal 26 febbraio 1990 al 27 marzo 1990.\nLe tabelle espropriative prevedevano in particolare la demolizione dello stabile di 98 mq posto al sub. B del mapp. no. __________, l'iscrizione di un diritto di superficie sotterraneo e di una servitù di limitazione di costruire a carico delle part. no. __________ e __________, nonché l'occupazione temporanea di parte dei citati mappali; per la part. no. __________ erano inoltre prospettate delle modifiche transitorie agli accessi.\nNei propri allegati introduttivi il Cantone ha sviluppato le proposte risarcitorie contenute nelle tabelle espropriative, offrendo agli espropriati complessivi fr. 651'235.- per il mapp. no. __________, fr. 12'000.- per il mapp. no. __________ e fr. 1'548.- per il mapp. no. __________. In via contrattuale lo Stato ha inoltre garantito agli espropriati il diritto di costruire manufatti sotterranei fino a 2 m dalla paratia verticale della galleria e accordato un acconto di fr. 650'000.- sulle indennità che sarebbero state fissate dal Tribunale di espropriazione, nonché un indennizzo a corpo di fr. 70'000.- per il ripristino della superficie interessata dalla demolizione del sub. B del mapp. no. __________; dal canto loro, i privati hanno concesso l'anticipata immissione in possesso a far tempo dal 1° ottobre 1990.\nIn sede di risposta e di duplica gli espropriati hanno notificato articolate pretese ammontanti nel loro complesso a oltre fr. 1'500'000.- (di cui fr. 305'386.- al solo titolo di inconvenienti aziendali).\nC. Al termine di una procedura lunga e complessa, con sentenza 24 marzo 1997 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati.\nRiassuntivamente, il primo giudice ha riconosciuto i seguenti indennizzi:\nmapp. no __________\nespropriazione della casa sub. B fr. 547'560.-\ndiritto di superficie (fr. 228.-/mq) fr. 12'966.-\noccupazione temporanea (fr. 5.-/mq/mese) fr. 49'145.-\ntaglio piante fr. 14'155.-\nsgombero anticipato del sub. B fr. 20'000.-\npassaggio pedonale per il sub. A fr. 5'000.-\ninconvenienti per gli abitanti del sub. A fr. 5'000.-\ndanni al sub. A fr. 5'500.-\nTOTALE (arrotondato per eccesso) fr. 660'000.-\nmapp. no __________\ndiritto di superficie (fr. 228.-/mq) fr. 1'368.-\noccupazione temporanea (fr. 5.-/mq/mese) fr. 1'680.-\nTOTALE fr. 3'048.-\nmapp. no. __________\ndanni aziendali fr. 70'000.-\nLa tassa di giustizia di fr. 8'000.- è stata posta a carico dello Stato, ma considerato l'esito della lite, le richieste manifestamente eccessive degli espropriati ed il loro atteggiamento processuale, non sono state assegnate ripetibili.\nD. Mediante ricorso 21 maggio 1997 lo __________ ha impugnato la predetta pronunzia davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone la riforma parziale.\nA mente del ricorrente, il primo giudice non avrebbe dovuto concedere alcuna indennità per il diritto di superficie e l'occupazione temporanea. L’imposizione del diritto di superficie non avrebbe infatti provocato nessun danno economico ai proprietari dei mapp. __________ e __________, atteso che il manufatto stradale si trova al margine dei fondi e non ne intacca il valore. Gli espropriati non avrebbero subito pregiudizi nemmeno in conseguenza dell’occupazione temporanea, poiché i 26 posteggi soppressi durante l’esecuzione dei lavori sono stati sostituiti in natura con 30 parcheggi messi a disposizione sulla vicina ex proprietà __________. L’insorgente ha postulato pertanto lo stralcio dei relativi indennizzi e in via subordinata la loro riduzione a fr. 50.- il mq (servitù) e a fr. 1.-/mq/anno (occupazione temporanea)."}