Dato che il Tribunale cantonale amministrativo non può riformare la decisione impugnata a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 PAmm), l'indennità espropriativa allocata dal primo giudice va confermata senza ulteriori disquisizioni sull'argomento. L'insorgente sostiene nondimeno che lo scorporo espropriato è prelevato da terreno complementare, per cui il suo valore - e quindi l'indennizzo che va riconosciuto alla proprietaria - non dovrebbe essere superiore al 60-70% del valore pieno. È considerato terreno complementare ("Vorgarten") il sedime circostante un edificio che per natura e dimensioni non può essere usato a fini edilizi (per maggiori dettagli sulla nozione cfr.