{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-09-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-42_1998-09-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17103&nX40_KEY=4933367&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a82ff0fd4f60122265d4617172cadbc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.09.1998 50.1997.42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.09.1998 50.1997.42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.09.1998 50.1997.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:04:33", "Checksum": "6b152c95718ef696ddf533e94a5ca92d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.09.1998 50.1997.42\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 18 dicembre 1997 dello\n|\n|\n__________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 17 novembre 1997 (no. 18/96-96) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire la proprietà di 80 mq dei mapp. __________ e __________ RFD di __________ necessari alla sistemazione stradale di __________, tratto __________ -__________; |\nviste le risposte:\n- 24 dicembre 1997 del Tribunale di espropriazione;\n- 21 gennaio 1998 dell'__________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. La __________ è proprietaria dei mapp. __________ e __________ RFD di __________, due fondi contigui di complessivi mq 2575 così censiti a RF:\nmapp. __________\nA) parte fabbricato abitato mq 21\nB) parte fabbricato abitato mq 228\nC) parte fabbricato sotterraneo mq 600\nD) parte pensilina mq 36\ne) parte giardino ed accessi mq 385\ntotale mq 1270\nmapp. __________\nA) parte fabbricato abitato mq 392\nB) parte fabbricato abitato mq 4\nC) parte fabbricato sotterraneo mq 551\nD) parte pensilina mq 31\ne) parte giardino ed accessi mq 253\nF) fabbricato abitato mq 74\ntotale mq 1305\nLe particelle, sulle quali sorge parte del prestigioso __________, sono situate sul lato sinistro di __________ circolando in direzione di __________.\nL'intera proprietà è attualmente inclusa in zona CR 7b del PR di __________ (i.s. 1.2, i.o. 30%, con possibilità di ottenere un supplemento del 20% sull'i.s. per la costruzione, l'ampliamento o la modifica di alberghi).\nB. Nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi alla sistemazione di __________ (allargamento del marciapiede lato lago e traslazione delle corsie stradali verso monte), lo Stato del Canton Ticino - mediante avviso personale 9 ottobre 1996 e pubblicazione degli atti (relazione tecnica, progetto dell'opera, preventivo e finanziamento, piano d'espropriazione, tabella d'espropriazione ed offerte d'indennità) - ha promosso l'espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto d'esproprio anche 50 mq del mapp. __________ e 30 mq del mapp. __________, per i quali il Cantone ha offerto un'indennità di fr. 1'000.- il mq.\nCon istanza 10 ottobre 1996 l'ente espropriante ha sollecitato l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati a partire dal 25 novembre 1996.\nIl 20 novembre 1996 la proprietaria ha notificato una pretesa d'indennizzo di fr. 4'000.-/mq, senza peraltro opporsi al progetto stradale ed all'esproprio.\nAll'udienza di conciliazione del 23 gennaio 1997 le parti hanno comunicato di essersi accordate in tema di anticipata immissione in possesso, concessa a far tempo dal 13 gennaio 1997.\nIn data 4 febbraio 1997 il Tribunale d'espropriazione ha sottoposto alle parti una soluzione bonale (versamento di un'indennità a favore dell'espropriata di fr. 1'800.- il mq oltre interessi al 4,5% dal 13 gennaio 1997) che è stata accettata dalla sola __________.\nC. Preso atto del rifiuto del Cantone di aderire alla proposta transattiva, con sentenza 17 novembre 1997 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'indennità dovuta all'espropriata, riconoscendole fr. 1'800.- il mq oltre interessi per l'esproprio del terreno.\nEsperita un'indagine sulle quotazioni dei fondi posti in zona CR 7b di __________, il primo giudice ha deciso in sostanza di concedere alla proprietaria un'indennità vicina al prezzo soluto nel 1994 per l'acquisto della part. no. __________ (fr. 1'729.-/mq), unico valore a mente sua veramente rappresentativo del mercato e degno di considerazione ai fini dell'estimo.\nD. Avverso il predetto giudicato lo Stato del Canton Ticino è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 18 dicembre 1997.\nIn via principale il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio, sostenendo che il Tribunale di espropriazione - per applicare correttamente il metodo statistico-comparativo -avrebbe dovuto fissare l'indennizzo sulla base di un ventaglio di prezzi più ampio e come tale maggiormente affidabile. Donde la necessità di esperire ulteriori ricerche in altre zone abitative per poi procedere ad una nuova stima, tenendo presente che nell'ambito di un'espropriazione parziale il valore venale può essere ridotto se la parte rimanente del fondo permette uno sfruttamento edificatorio uguale a quello esistente prima dell'espropriazione.\nSubordinatamente, lo Stato ha postulato la riduzione dell'indennità espropriativa a fr. 750.- al mq. A suo parere, il valore edilizio pieno dei terreni R7 di __________ non sarebbe superiore a fr. 1'100.-/1'200.- il mq. Data la natura complementare dello scorporo espropriato, il suo valore venale - e quindi l'indennizzo dovuto alla proprietaria - dovrebbe ammontare a fr. 750.- il mq (60-70% del valore edilizio pieno).\nE. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.\nAd identica conclusione è pervenuta l'espropriata, con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.\nF. Il Tribunale ha accertato d'ufficio che con l'entrata in vigore del nuovo PR di __________, intervenuta il 27 agosto 1997, i fondi espropriati hanno beneficiato di un incremento dei parametri edificatori; l'i.s. attuale è dell'1.8, cui va aggiunto un bonus del 20% per la destinazione alberghiera della proprietà.\nConsiderato, in diritto"}