10c, pag. 232).Il Tribunale d'espropriazione non poteva pertanto limitarsi, come ha invece ritenuto nel giudizio impugnato, a respingere la menzionata censura, adducendo che l'interesse pubblico alla base del vincolo EP sancito attraverso il PR 1976 non poteva più essere rimesso in discussione in sede espropriativa: tanto più che trattavasi di vincolo istituito, al momento dell'emanazione della sua sentenza, da oltre vent'anni. 5. Sulla scorta di quanto precede il gravame dev'essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 6, 20, 21, 22, 39, 50 Lespr, 21 LPT, 3, 18, 28, 43, 46 PAmm; dichiara e pronuncia: