La giurisprudenza riconosce, di conseguenza, la possibilità di contestare, a titolo pregiudiziale, un PR in un caso di sua applicazione laddove le circostanze, ma in particolare l'interesse pubblico che aveva giustificato l'adozione del piano e le restrizioni da esso indotte, sono radicalmente mutate nel frattempo (RDAT II-1999 n. 62 consid. 10c, pag. 232).Il Tribunale d'espropriazione non poteva pertanto limitarsi, come ha invece ritenuto nel giudizio impugnato, a respingere la menzionata censura, adducendo che l'interesse pubblico alla base del vincolo EP sancito attraverso il PR 1976 non poteva più essere rimesso in discussione in sede espropriativa: