4. Sia infine soggiunto, a titolo abbondanziale, che in sede di esame della domanda di indennizzo per espropriazione materiale - semmai le parti non raggiungessero un'intesa su questo oggetto - il Tribunale di prima istanza dovrà preliminarmente chinarsi, oltre che sulla sussistenza (sotto l'aspetto temporale) del vincolo EP, che ha ammesso al momento del giudizio impugnato, anche sull'esame della censura di decadenza della pubblica utilità dello stesso, sollevata dai ricorrenti, a seguito di un insufficiente incremento demografico rispetto alle previsioni del PR 1976. Giusta l'art. 21 cpv.