Nell'istanza di indennità per espropriazione materiale 6 maggio 1998 i ricorrenti hanno chiesto di sospenderne l'esame in attesa del presente giudizio, adducendo che trattasi di una pretesa formulata a titolo cautelare, volta unicamente a scongiurare la perenzione delle loro pretese. Ora, a prescindere dal fatto che l'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto tale richiesta, essa sarebbe stata ad ogni buon conto inoperante: