Un'eccezione a questo principio è tuttavia data laddove un provvedimento pianificatorio realizzi un'espropriazione materiale a danno di un fondo ed il suo proprietario notifichi una pretesa di risarcimento per tale titolo nei confronti dell'ente a favore del quale è stato sancito tale provvedimento indipendentemente dall'intenzione di questo di procedere all'esproprio formale e - pertanto - dall'avvio della relativa procedura. In tale ipotesi, una volta riconosciuta la sussistenza di un'espropriazione materiale, la prassi dei Tribunali d'espropriazione, fondata sull'art. 6 Lespr, applicabile attraverso l'art. 1 cpv.