Lespr). 2.3. La procedura di pubblicazione degli atti istituita agli art. 20 segg. Lespr deve sempre essere puntualmente ossequiata nel caso in cui l'ente pubblico intenda espropriare formalmente un fondo (RDAT 1990 n. 66 consid. 1). Un'eccezione a questo principio è tuttavia data laddove un provvedimento pianificatorio realizzi un'espropriazione materiale a danno di un fondo ed il suo proprietario notifichi una pretesa di risarcimento per tale titolo nei confronti dell'ente a favore del quale è stato sancito tale provvedimento indipendentemente dall'intenzione di questo di procedere all'esproprio formale e - pertanto - dall'avvio della relativa procedura.