Lespr). Non appena trascorso il termine di pubblicazione degli atti, il presidente del Tribunale d'espropriazione dà avvio alla procedura di stima mediante citazione ad un'udienza di conciliazione (art. 40 Lespr). 2.2. Le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione materiale devono invece essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono farle derivare (art. 39 cpv. 1 Lespr; cfr. inoltre l'art. 75 cpv. 2 Lespr, che permette di fare valere, nello stesso termine, le pretese per vincoli preesistenti all'entrata in vigore di tale disposizione, 6 maggio 1988).