Gli atti rimangono esposti presso le cancellerie dei comuni interessati per la durata di 30 giorni; un avviso pubblicato preliminarmente, che deve inoltre essere notificato ai titolari dei diritti espropriandi, diffida gli interessati a notificare per iscritto al Tribunale d'espropriazione, entro tale termine, le opposizioni all'espropriazione, le domande intese ad ottenere modificazioni dei piani, le domande di ampliamento dell'espropriazione, infine le pretese di indennità (art. 24 seg. Lespr).