Prima della pubblicazione degli atti, le modificazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera devono essere segnate sul terreno mediante picchettamenti e modine, salvo dispensa del presidente del Tribunale d'espropriazione; ove un interessato ne faccia richiesta, quest'ultimo può inoltre ordinare all'espropriante di stabilire dei profili, quando non riesca altrimenti facile di rendersi conto delle conseguenze che derivano dall'opera (art. 23 Lespr). Gli atti rimangono esposti presso le cancellerie dei comuni interessati per la durata di 30 giorni;