1 PAmm). 2. 2.1. L'ente esecutore di un'opera per la quale è dato diritto d'espropriazione dà inizio alla procedura di espropriazione formale mediante la pubblicazione degli atti e la loro trasmissione al Tribunale d'espropriazione (art. 20 cpv. 1 Lespr). Gli atti d'espropriazione devono comprendere (art. 21 Lespr): una relazione dell'opera (lett. a); un progetto dal quale risultino la natura, l'ubicazione, l'estensione e il costo dell'opera (lett. b); un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e le eventuali rettifiche di confini (lett.