Il Tribunale di prima istanza ha indi ritenuto che gli espropriati non potessero più mettere in discussione la pubblica utilità dell'opera sancita in quella sede. Del pari, l'eccezione di violazione del principio di proporzionalità, genericamente sollevata dai proprietari, non poteva essere loro di giovamento. C. Con ricorso 21 marzo 1997 i proprietari sono insorti avverso il menzionato giudizio dinanzi a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarlo e di confermare la loro opposizione all'espropriazione.