Con sentenza 18 febbraio 1997 il Tribunale d'espropriazione ha respinto l'opposizione all'espropriazione. Siccome la pubblica utilità dell'opera era già stata sancita tramite il PR, ancora in vigore a dispetto di quanto sostenuto dagli espropriati, esso ha anzitutto considerato che il comune poteva limitarsi a presentare una relazione succinta sull'opera e un progetto di massima senza l'indicazione dei costi, come stabilisce l'art. 22 Lespr. Il Tribunale di prima istanza ha indi ritenuto che gli espropriati non potessero più mettere in discussione la pubblica utilità dell'opera sancita in quella sede.