{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-3_2001-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17074&nX40_KEY=4932541&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "12c5db2c1a2703247353a8f0cc0927ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.2001 50.1997.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.2001 50.1997.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.2001 50.1997.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:56:35", "Checksum": "3580c0f67fc746aebbb92db7adc2fc32", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.2001 50.1997.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa notifica 6 maggio 1998 implica difatti, in primo luogo, qualora risultasse fondata, la decadenza della necessità di ossequiare la procedura di pubblicazione degli atti prevista agli art. 20 segg. Lespr per conseguire l'espropriazione formale del fondo. Dovesse effettivamente realizzarsi a pregiudizio della superficie in rassegna un'espropriazione materiale, come asseriscono i ricorrenti e come del resto pare di poter dedurre dall'offerta di indennità formulata in questa procedura dal comune, quest'ultimo potrebbe senz'altro pretendere l'esproprio formale dell'area interessata mediante semplice richiesta fondata sull'art. 6 Lespr: richiesta che esso ha già chiaramente manifestato dando avvio alla procedura d'espropriazione formale in esame.\nD'altro canto, la notifica di pretese per asserita espropriazione materiale del fondo trasferisce alla procedura di esame circa la realizzazione di quest'ultima fattispecie la verifica della sussistenza del vincolo pianificatorio che ne sta alla base e del pubblico interesse che lo legittima. Al di là delle appena menzionate conseguenze derivanti dalla pura applicazione del diritto espropriativo cantonale, le premesse circa l'avverarsi di una (pregressa) espropriazione materiale devono difatti sempre essere verificate, d'ufficio, da parte del Tribunale d'espropriazione anche nel contesto di una procedura di espropriazione formale, in attuazione del diritto federale, cui appartiene tale nozione: e questo anche se il provvedimento che, asseritamente, la realizza è finalizzato in ultima analisi, come nel concreto caso, al conseguimento dell'espropriazione formale del fondo colpito (DTF 116 Ib 235 segg., consid. 2b, 239 seg.; inoltre 114 Ib 286 segg., consid. 5 pag. 293 seg. con rinvii).\nNell'istanza di indennità per espropriazione materiale 6 maggio 1998 i ricorrenti hanno chiesto di sospenderne l'esame in attesa del presente giudizio, adducendo che trattasi di una pretesa formulata a titolo cautelare, volta unicamente a scongiurare la perenzione delle loro pretese. Ora, a prescindere dal fatto che l'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto tale richiesta, essa sarebbe stata ad ogni buon conto inoperante: spettava - e spetta ancora - esclusivamente al municipio di __________ di prendere posizione sulla menzionata notifica di pretese stessa in nome del comune e, in caso di contestazione delle richieste formulate dai ricorrenti, di chiedere al Tribunale d'espropriazione l'avvio della procedura di stima (art. 39 cpv. 3 Lespr).\nDi conseguenza - e coerentemente con quanto appena esposto - è piuttosto la procedura di espropriazione formale introdotta dal comune di __________ che dovrà rimanere sospesa sino al momento in cui il municipio avrà compiuto questo passo e il Tribunale sarà chiamato a giudicare circa la sussistenza di un'espropriazione materiale a pregiudizio della superficie del mapp. __________ colpita dal vincolo EP e la determinazione del relativo risarcimento.\nIn conclusione, i ricorrenti non possono pretendere che la procedura di indennizzo per espropriazione materiale dagli stessi introdotta venga trattata posteriormente all'evasione di quella di espropriazione formale iniziata dal comune, dal momento che ne condiziona in maniera determinante l'esame e l'esito.\n4. Sia infine soggiunto, a titolo abbondanziale, che in sede di esame della domanda di indennizzo per espropriazione materiale - semmai le parti non raggiungessero un'intesa su questo oggetto - il Tribunale di prima istanza dovrà preliminarmente chinarsi, oltre che sulla sussistenza (sotto l'aspetto temporale) del vincolo EP, che ha ammesso al momento del giudizio impugnato, anche sull'esame della censura di decadenza della pubblica utilità dello stesso, sollevata dai ricorrenti, a seguito di un insufficiente incremento demografico rispetto alle previsioni del PR 1976. Giusta l'art. 21 cpv. 2 LPT i piani di utilizzazione devono difatti essere riesaminati e, se del caso, adattati, in caso di notevole cambiamento delle circostanze. La giurisprudenza riconosce, di conseguenza, la possibilità di contestare, a titolo pregiudiziale, un PR in un caso di sua applicazione laddove le circostanze, ma in particolare l'interesse pubblico che aveva giustificato l'adozione del piano e le restrizioni da esso indotte, sono radicalmente mutate nel frattempo (RDAT II-1999 n. 62 consid. 10c, pag. 232).Il Tribunale d'espropriazione non poteva pertanto limitarsi, come ha invece ritenuto nel giudizio impugnato, a respingere la menzionata censura, adducendo che l'interesse pubblico alla base del vincolo EP sancito attraverso il PR 1976 non poteva più essere rimesso in discussione in sede espropriativa: tanto più che trattavasi di vincolo istituito, al momento dell'emanazione della sua sentenza, da oltre vent'anni.\n5. Sulla scorta di quanto precede il gravame dev'essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 1, 6, 20, 21, 22, 39, 50 Lespr, 21 LPT, 3, 18, 28, 43, 46 PAmm;\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La tassa di giudizio e le spese, di fr. 800.--, sono poste a carico degli insorgenti in solido.\n|\n3. Intimazione a: |\n__________ |\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}