{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-3_2001-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17074&nX40_KEY=4932541&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "12c5db2c1a2703247353a8f0cc0927ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.2001 50.1997.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.2001 50.1997.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.2001 50.1997.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:56:35", "Checksum": "3580c0f67fc746aebbb92db7adc2fc32", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.2001 50.1997.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. 2.1. L'ente esecutore di un'opera per la quale è dato diritto d'espropriazione dà inizio alla procedura di espropriazione formale mediante la pubblicazione degli atti e la loro trasmissione al Tribunale d'espropriazione (art. 20 cpv. 1 Lespr). Gli atti d'espropriazione devono comprendere (art. 21 Lespr): una relazione dell'opera (lett. a); un progetto dal quale risultino la natura, l'ubicazione, l'estensione e il costo dell'opera (lett. b); un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e le eventuali rettifiche di confini (lett. c); una tabella d'espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriandi, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie oggetto di espropriazione (lett. d); le offerte di indennità (lett. e). Se la pubblica utilità è già stata sanzionata in precedenza sulla base di norme speciali, il presidente del Tribunale d'espropriazione può autorizzare l'espropriante a presentare solo una relazione succinta sull'opera e un progetto di massima senza l'indicazione dei costi (art. 22 Lespr). Prima della pubblicazione degli atti, le modificazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera devono essere segnate sul terreno mediante picchettamenti e modine, salvo dispensa del presidente del Tribunale d'espropriazione; ove un interessato ne faccia richiesta, quest'ultimo può inoltre ordinare all'espropriante di stabilire dei profili, quando non riesca altrimenti facile di rendersi conto delle conseguenze che derivano dall'opera (art. 23 Lespr). Gli atti rimangono esposti presso le cancellerie dei comuni interessati per la durata di 30 giorni; un avviso pubblicato preliminarmente, che deve inoltre essere notificato ai titolari dei diritti espropriandi, diffida gli interessati a notificare per iscritto al Tribunale d'espropriazione, entro tale termine, le opposizioni all'espropriazione, le domande intese ad ottenere modificazioni dei piani, le domande di ampliamento dell'espropriazione, infine le pretese di indennità (art. 24 seg. Lespr). Non appena trascorso il termine di pubblicazione degli atti, il presidente del Tribunale d'espropriazione dà avvio alla procedura di stima mediante citazione ad un'udienza di conciliazione (art. 40 Lespr).\n2.2. Le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione materiale devono invece essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono farle derivare (art. 39 cpv. 1 Lespr; cfr. inoltre l'art. 75 cpv. 2 Lespr, che permette di fare valere, nello stesso termine, le pretese per vincoli preesistenti all'entrata in vigore di tale disposizione, 6 maggio 1988). La notificazione delle pretese deve essere trasmessa all'ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è stata sancita. Può essere validamente sostituita da una notificazione diretta al Tribunale d'espropriazione (art. 39 cpv. 2 Lespr). Ove le pretese siano in tutto od in parte contestate il presidente del Tribunale d'espropriazione è tenuto, su richiesta di una delle parti, ad avviare la procedura di stima (art. 39 cpv. 3 Lespr), analoga a quella prevista per l'espropriazione formale (art. 40 segg. Lespr).\n2.3. La procedura di pubblicazione degli atti istituita agli art. 20 segg. Lespr deve sempre essere puntualmente ossequiata nel caso in cui l'ente pubblico intenda espropriare formalmente un fondo (RDAT 1990 n. 66 consid. 1). Un'eccezione a questo principio è tuttavia data laddove un provvedimento pianificatorio realizzi un'espropriazione materiale a danno di un fondo ed il suo proprietario notifichi una pretesa di risarcimento per tale titolo nei confronti dell'ente a favore del quale è stato sancito tale provvedimento indipendentemente dall'intenzione di questo di procedere all'esproprio formale e - pertanto - dall'avvio della relativa procedura. In tale ipotesi, una volta riconosciuta la sussistenza di un'espropriazione materiale, la prassi dei Tribunali d'espropriazione, fondata sull'art. 6 Lespr, applicabile attraverso l'art. 1 cpv. 2 Lespr, ispirata dalla dottrina (Sergio Bianchi, Per un chiarimento legislativo, RDAT 1981, pag. 214 segg., 221; Marco Brenni, L'indennità di espropriazione materiale e la sua completazione in indennità di espropriazione formale, RDAT 1983, pag. 251 segg., 252) e tutelata da questo Tribunale (STA inedite 26 aprile 1996 in re comune e di __________, consid. 3; 9 novembre 1998 in re M. e A. A., consid. 5), legittima l'ente pubblico a chiedere la completazione della procedura mediante l'espropriazione formale del fondo.\n3. Nella fattispecie il 6 maggio 1998 gli insorgenti hanno notificato al municipio di __________ una pretesa di indennità per espropriazione materiale conseguente all'assegnazione della superficie in rassegna alla zona EP da parte del PR approvato dal Consiglio di Stato il 5 ottobre 1976. Questo fatto, nuovo, modifica in misura rilevante la trattazione dell'impugnativa, relegando la domanda del comune di espropriare formalmente tale superficie ad un ruolo subordinato ed accessorio rispetto a quella formulata dagli espropriati, al di fuori di tale procedura, di essere indennizzati per gli effetti derivanti dall'istituzione del vincolo EP a carico della loro particella, indipendentemente quindi dall'intenzione del comune di __________ di acquisirne la proprietà."}