{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-3_2001-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17074&nX40_KEY=4932541&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "12c5db2c1a2703247353a8f0cc0927ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.2001 50.1997.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.2001 50.1997.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.2001 50.1997.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:56:35", "Checksum": "3580c0f67fc746aebbb92db7adc2fc32", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.2001 50.1997.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 21 marzo 1997 di\n|\n|\n__________ __________ patr. da: avv.__________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 18 febbraio 1997 con cui il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha respinto l'opposizione all'espropriazione parziale del mapp. __________ di __________, di loro proprietà, notificata dagli insorgenti il 10 maggio 1994 nell'ambito del procedimento promosso nei loro confronti dal comune di __________; |\nviste le risposte:\n- 2 aprile 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 24 aprile 1997 del comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Mediante pubblicazione degli atti durante il periodo 11 aprile-10 maggio 1994 il comune di __________, rappresentato dal suo municipio, ha promosso nei confronti di __________ e __________ una procedura di espropriazione formale di una superficie di circa 900 mq del mapp. __________ di quel comune, del quale gli insorgenti sono comproprietari in ragione di 1/3 e 2/3 rispettivamente, allo scopo di ampliare il centro scolastico comunale. Tale superficie era stata riservata a questo scopo dal PR approvato dal Consiglio di Stato il 5 ottobre 1976, che l'aveva assegnata alla zona EP. Il comune ha offerto come indennizzo l'importo di fr. 120.--/mq.\nCon memoria 10 maggio 1994 __________ e __________ - quest'ultima qualificatasi con il nome di Ivonne - si sono opposti all'esproprio. Essi hanno eccepito la carenza degli atti d'espropriazione presentati dal municipio. I proprietari hanno in seguito sostenuto che il vincolo EP gravante il mapp. __________ era frattanto venuto meno, siccome il termine di attuazione del PR, prorogato dal Governo con risoluzione 23 settembre 1986, era scaduto il 5 ottobre 1991. Essi hanno poi lamentato l'assenza di un interesse pubblico all'esproprio, perché le previsioni di incremento demografico effettuate in sede di PR, alla base del vincolo EP, non si erano realizzate; in assenza di una reale necessità, esso ledeva altresì il principio della proporzionalità. I proprietari hanno comunque notificato, in via subordinata una pretesa di indennità di fr. 350.--/mq per la superficie espropriata e di fr. 200.--/mq a titolo di minor valore della porzione residua.\nB. Con sentenza 18 febbraio 1997 il Tribunale d'espropriazione ha respinto l'opposizione all'espropriazione. Siccome la pubblica utilità dell'opera era già stata sancita tramite il PR, ancora in vigore a dispetto di quanto sostenuto dagli espropriati, esso ha anzitutto considerato che il comune poteva limitarsi a presentare una relazione succinta sull'opera e un progetto di massima senza l'indicazione dei costi, come stabilisce l'art. 22 Lespr. Il Tribunale di prima istanza ha indi ritenuto che gli espropriati non potessero più mettere in discussione la pubblica utilità dell'opera sancita in quella sede. Del pari, l'eccezione di violazione del principio di proporzionalità, genericamente sollevata dai proprietari, non poteva essere loro di giovamento.\nC. Con ricorso 21 marzo 1997 i proprietari sono insorti avverso il menzionato giudizio dinanzi a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarlo e di confermare la loro opposizione all'espropriazione. Essi riprendono e sviluppano la tesi dell'assenza di un interesse pubblico all'esproprio, poiché le previsioni di crescita della popolazione locale, effettuate al momento dell'approvazione del vicolo EP, non si sono avverate.\nIl municipio di __________ ha sollecitato la reiezione dell'impugnativa.\nD. Il 22 ottobre 1998 il giudice delegato ha tenuto un'udienza, al termine della quale le parti hanno convenuto di sospendere il procedimento. Il 18 aprile 2000 la patrocinatrice degli espropriati ha tuttavia sollecitato l'emanazione del giudizio.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm)."}