A mente del Tribunale di espropriazione questa destinazione si configura alla stregua di un dezonamento costitutivo di espropriazione materiale, mentre il comune dissente da tale conclusione. Quand'anche non fosse stata controversa, la questione andava comunque riesaminata d'ufficio (DTF 116 Ib 235 consid. 2b). 3.1. Secondo la giurisprudenza, una restrizione della proprietà derivante da un provvedimento pianificatorio è costitutiva di espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro del fondo colpito è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà;