L'ente pubblico ha peraltro revocato in dubbio l'esistenza di un'espropriazione materiale, atteso che l'istituzione del vincolo AP non avrebbe privato la proprietaria di concrete facoltà edificatorie. Quanto alle indennità riconosciute dal Tribunale di espropriazione, il comune ne ha contestato l'ammontare ribadendo che il valore venale dei sedimi espropriati non può essere superiore ai 160.-/mq accertati in sede di revisione generale delle stime. L'espropriante ha censurato pure la data di decorrenza degli interessi decisa dal primo giudice, postulando che la stessa venga fissata in corrispondenza del 7 agosto 1995, giorno in cui è stata avviata la causa di espropriazione materiale.