{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-03-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-37_1999-03-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17099&nX40_KEY=4933357&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "280a36d31e357f8a051bc73b4708be1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1999 50.1997.37"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1999 50.1997.37"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1999 50.1997.37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:32:44", "Checksum": "217bd1d9af2dab9fba97df3fd8ad53c5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1999 50.1997.37\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nOrbene, visti i criteri operativi che hanno guidato i pianificatori nella suddivisione per zone di quel comparto territoriale (cfr. piano delle zone e relazione dell'arch. __________, p. 44), non v'è dubbio che in assenza della restrizione le part. 133, 134 e la porzione orientale della part. __________ sarebbero state aggiunte alla confinante zona Rar3, che accoglie tutti i fondi collocati a O dell'autostrada e non inseribili nella zona Ar-I disegnata con rigore geometrico parallelamente alla ferrovia. Questa conclusione trova d'altronde sicuri riscontri nella soluzione pianificatoria di recente varata dal comune, la quale prevede appunto di includere in zona Rar3 le superfici attualmente gravate dal vincolo AP.\n4.2. Accertato che le aree espropriate avrebbero dovuto essere assegnate alla zona Rar3, ci si può addentrare nell'estimo del loro valore venale nel settembre del 1990.\n4.2.1. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsent-schädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.\n4.2.2. Il Tribunale di espropriazione ha rinvenuto solo due contrattazioni realizzate in epoca vicina al dies aestimandi ed aventi per oggetto fondi che possano essere immediatamente comparati per disciplina edilizia ai mapp. __________, __________ e __________ della __________. Trattasi delle compravendite delle part. __________ (283 mq) e __________ (403 mq), acquistate nell'ottobre del 1989 e nel dicembre del 1990 al prezzo medio di fr. 187.- il mq.\nLe ulteriori stipulazioni individuate dal primo giudice non possono essere prese in considerazione ai fini del giudizio, vuoi perché afferenti a terreni posti in altre zone di utilizzazione prive di significato (mapp. __________, zona R2+R3 con vincoli; mapp. __________, zona riva lago bosco), vuoi perché realizzate in epoca troppo lontana dalla data determinante (mapp. __________, novembre 1986; mapp. __________, gennaio 1993).\nTra le operazioni utilizzabili per l'estimo si può far rientrare con estrema prudenza quella concernente la part. __________, ma di certo non è possibile far capo esclusivamente od anche solo prevalentemente a quella transazione per stimare il valore venale delle superfici espropriate. L'importo soluto per quel terreno (fr. 270.-/mq) si distanzia infatti nettamente dal livello di tutte le altre compravendite concluse a prezzi decisamente - e di gran lunga - inferiori. Trattasi inoltre di un fondo particolarmente pregiato, incluso in una zona riservata alla mera residenza (R3; cfr. art. 27 NAPR) e situato in posizione tranquilla a poca distanza dal lago.\n4.2.3. Ai fini dell'estimo occorre tener presente soprattutto le specificità giuridiche e fattuali dei mappali espropriati."}