{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-03-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-37_1999-03-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17099&nX40_KEY=4933357&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "280a36d31e357f8a051bc73b4708be1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1999 50.1997.37"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1999 50.1997.37"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1999 50.1997.37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:32:44", "Checksum": "217bd1d9af2dab9fba97df3fd8ad53c5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1999 50.1997.37\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3.1. Secondo la giurisprudenza, una restrizione della proprietà derivante da un provvedimento pianificatorio è costitutiva di espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro del fondo colpito è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del \"Sonderopfer\"). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 121 II 417 consid. 4a e rinvii).\nSempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai principi dedotti dalla LPT, determina un rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta \"Auszonung\") allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile (\"Nichteinzonung\") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante (entrata in vigore del PR) che un'edificazione del suo fondo conforme al diritto della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il terreno è, cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, pronto per l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è situato in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii).\nIl momento determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento pianificatorio che comporta la restrizione della proprietà. La legislazione cantonale (cfr. art. 39 cpv. 1 LALPT) prevede che il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione è condizione di validità ed ha effetto costitutivo.\nIn casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nel mese di settembre del 1990.\n3.2. Il PR di __________ entrato in vigore nel settembre 1990 è il primo piano di utilizzazione conforme ai principi pianificatori sanciti dagli art. 22 ter e 22 quater Cost. e dalla LPT di cui si è dotato il comune. Ne consegue che l'inclusione delle proprietà __________ nella zona AP non costituisce un dezonamento come ritenuto dal primo giudice, ma un rifiuto di assegnazione alla zona edificabile che di principio non genera espropriazione materiale e obbligo di risarcimento.\nLa fattispecie rientra tuttavia pacificamente nel novero dei casi eccezionali per i quali, stando alla giurisprudenza dianzi ricordata, è dovuta piena indennità.\nPrima del 1990 le particelle della __________ erano infatti certamente edificabili siccome situate in una zona già edificata in senso stretto, ovverosia nel \"comprensorio già largamente edificato\" di cui all'art. 36 cpv. 3 LPT. Ma ciò che più conta è che in assenza del vincolo AP i fondi sarebbero stati certamente assegnati ad una zona edificabile, al pari di tutti i terreni circostanti: inserite in un comprensorio già largamente edificato, ubicate entro il PGC, urbanizzate e pronte per l'edificazione, in forza dell'art. 15 lett. a LPT le proprietà in oggetto avrebbero senz'altro trovato collocamento all'interno di una zona edificabile del PR 1990 di __________. Le stesse risultanze della variante attualmente in fase di adozione lo dimostrano.\nL'istituzione del vincolo ha quindi mortificato questa prospettiva. Ha compromesso l'uso edilizio dei mappali colpiti ed intaccato di conseguenza il diritto di proprietà della __________ in misura talmente incisiva da ingenerare espropriazione materiale.\n4. Indennità\nEntrambe le parti, con fini diametralmente opposti, avversano l'indennità espropriativa fissata dal Tribunale di espropriazione.\n4.1. Prima di affrontare questioni di mera natura estimatoria, occorre stabilire il presumibile azzonamento delle proprietà __________ in difetto del vincolo, ovvero a quale tipo di zona edificabile sarebbero state verosimilmente destinate quelle superfici se il comune non avesse deciso di riservarsele per soddisfare i propri bisogni."}