{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-03-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-37_1999-03-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17099&nX40_KEY=4933357&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "280a36d31e357f8a051bc73b4708be1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1999 50.1997.37"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1999 50.1997.37"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1999 50.1997.37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:32:44", "Checksum": "217bd1d9af2dab9fba97df3fd8ad53c5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1999 50.1997.37\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nQuanto alle indennità riconosciute dal Tribunale di espropriazione, il comune ne ha contestato l'ammontare ribadendo che il valore venale dei sedimi espropriati non può essere superiore ai 160.-/mq accertati in sede di revisione generale delle stime. L'espropriante ha censurato pure la data di decorrenza degli interessi decisa dal primo giudice, postulando che la stessa venga fissata in corrispondenza del 7 agosto 1995, giorno in cui è stata avviata la causa di espropriazione materiale.\nb) Mediante ricorso 2 dicembre 1997 la __________ ha chiesto per contro che l'indennizzo di espropriazione materiale venga definito in fr. 275.- il mq e le ripetibili di causa commisurate in fr. 45'000.-.\nIn sostanza l'insorgente ha rimproverato al primo giudice una scorretta applicazione del metodo statistico-comparativo. A suo giudizio, per calcolare correttamente l'indennità espropriativa bisognava tener conto dei prezzi soluti per l'acquisto dei mapp. __________ e __________, unici fondi veramente paragonabili a quelli dedotti in esproprio. Quest'ultimi sarebbero d'altronde ancora più pregiati, poiché in assenza del vincolo avrebbero goduto di parametri edificatori superiori alla norma grazie alle deroghe previste dal PR per le costruzioni su grandi superfici.\nIn punto alle ripetibili di prima istanza, la cifra richiesta nel gravame - conforme alla TOA - sarebbe giustificata dall'ingente valore di causa e dal consistente grado di soccombenza dell'ente espropriante.\nF. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.\nLe parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - nel seguito.\nConsiderato in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nI gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulati, sono ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base delle tavole processuali, senza procedere all'assunzione delle numerose prove notificate dal comune, insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio; la situazione dei fondi espropriati, così come le caratteristiche essenziali delle zone in cui si trovano le proprietà considerate per l'estimo - individuabili tramite le mappe ed il piano prezzi agli atti - sono peraltro note al Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n2. Istanza di sospensione della procedura\nIl comune di __________ ha chiesto esplicitamente una sospensione della procedura espropriativa in funzione dell'iter pianificatorio in corso volto a sottrarre i fondi della __________ dalla zona AP. Il comune ha infatti varato una variante di PR attualmente in fase di adozione che prevede la soppressione del vincolo e l'inserimento delle superfici affrancate in zona Rar3.\nA dispetto di questa situazione di cui è perfettamente informata, l'espropriata si oppone a qualsiasi sospensione del procedimento ed anzi sollecita con insistenza l'emanazione del giudizio, dolendosi addirittura di denegata giustizia.\nIl comune ha manifestato l'intenzione di abbandonare il vincolo AP già durante la fase di approvazione del piano, allorquando ha proposto al Consiglio di Stato di accogliere il ricorso interposto dalla __________ avverso gli atti di PR pubblicati nell'autunno del 1988. La modifica necessaria per tradurre in realtà quell'intendimento ha faticato tuttavia a prendere corpo soprattutto a causa dell'atteggiamento passivo assunto fino a poco tempo fa dall'ente locale. In effetti, a tutt'oggi il comune ha allestito soltanto una proposta di indirizzo, frutto di un lavoro svolto con urgenza dal suo pianificatore dopo l'intimazione della sentenza 29.10.1997 del Tribunale di espropriazione. Il progetto di variante di cui si parla sin dal 1988 (attualmente al vaglio del dipartimento del territorio previsto dall'art. 33 LALPT) si trova insomma allo stadio ancora embrionale pur essendo trascorsi nel frattempo ben 11 anni; sempre che arrivi in porto, la soppressione del vincolo AP, con i ritmi e le tortuosità che contraddistinguono le procedure pianificatorie, è pertanto lungi dal potersi concretizzare efficacemente entro il prossimo futuro.\nIn simili circostanze questo Tribunale non può accogliere la domanda di sospensione del procedimento presentata dall'ente espropriante. Il ritardo con cui si è mosso il comune impedisce infatti alla pianificazione in itinere di giungere a conclusione nel termine ragionevole entro il quale il Tribunale cantonale amministrativo, adito nel dicembre del 1997, è tenuto a rendere il proprio giudizio (cfr., sull'argomento, DTF 117 Ia 193 consid. 1c; RDAT I-1993 N. 69 e rinvii). D'altra parte, la variante è appena stata approntata ed il destino che l'attende è per il momento ancora troppo aleatorio per giustificare una sospensione sine die della procedura espropriativa.\n3. Sussistenza dell'espropriazione materiale\nCome brevemente ricordato in narrativa, a seguito dell'approvazione del PR di __________ i mapp. __________ e __________, nonché 2'418 mq del mapp. __________, sono stati inseriti in zona AP. A mente del Tribunale di espropriazione questa destinazione si configura alla stregua di un dezonamento costitutivo di espropriazione materiale, mentre il comune dissente da tale conclusione. Quand'anche non fosse stata controversa, la questione andava comunque riesaminata d'ufficio (DTF 116 Ib 235 consid. 2b)."}