{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-03-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-37_1999-03-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17099&nX40_KEY=4933357&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "280a36d31e357f8a051bc73b4708be1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1999 50.1997.37"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1999 50.1997.37"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1999 50.1997.37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:32:44", "Checksum": "217bd1d9af2dab9fba97df3fd8ad53c5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.03.1999 50.1997.37\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 50.97.00038\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nStatuendo sui ricorsi\n|\n|\na) 1° dicembre 1997 del Comune di __________ patrocinato da: avv. __________\n|\n|\n|\nb) 2 dicembre 1997 della __________ patrocinata da: avv. __________\n|\n|\n|\ncontro\nla decisione 29 ottobre 1997 (no. 15/95-73) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che la __________ ha inoltrato il 7 agosto 1995 nei confronti del comune di __________ a seguito delle restrizioni sancite dal PR a carico dei mapp. __________, __________ e __________ (istituzione di un vincolo AP);\n|\nviste le risposte:\n- 5 dicembre 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,\n- 30 dicembre 1997 della __________,\nal ricorso sub a);\n- 5 dicembre 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,\n- 16 gennaio 1998 del comune di __________,\nal ricorso sub b);\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto in fatto\nA. La __________ è proprietaria tra l'altro dei mapp. __________, __________ e __________ di __________, tre fondi contermini posti in un comparto territoriale delimitato dalla strada cantonale __________ -__________ (N), dal tracciato delle FFS (O) e dal fiume __________ (S).\nIl mapp. __________, ampio complessivi mq 12'202, ospita diversi stabili e impianti necessari all'esercizio dell'attività industriale/commerciale indicata nella ditta della proprietaria. I confinanti mapp. __________ (932 mq) e __________ (836 mq) sono invece inedificati.\nB. Il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 25 settembre 1990 ha collocato l'intera superficie dei mapp. __________ e __________, nonché 2'418 mq del mapp. __________, in zona AP per la creazione di un giardino pubblico. La porzione rimanente della part. __________ è stata attribuita parte alla zona Ar-I (artigianale industriale), parte alla zona Rar3 (mista residenziale artigianale).\nLa società ha impugnato siffatto assetto pianificatorio, ma i suoi ricorsi sono stati respinti sia dal Consiglio di Stato, contestualmente all'approvazione del PR, sia dal Tribunale della pianificazione del territorio (sentenza 13 dicembre 1993). Questo nonostante l'accoglimento dei gravami proposto dal comune in vista di un imminente abbandono delle restrizioni decise al momento dell'adozione del piano.\nC. Ritenendosi gravemente lesa dai vincoli di PR, mediante istanza 7 agosto 1995 la __________ ha convenuto in giudizio il comune davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, postulando un'indennità di fr. 325.- il mq oltre interessi per l'esproprio materiale e formale dei suoi fondi.\nIn sede di risposta ed all'udienza di conciliazione del 2 aprile 1996 il comune di __________ si è rimesso sic et simpliciter alle valutazioni del Tribunale.\nNel successivo allegato di conclusioni presentato al termine dell'istruttoria l'ente pubblico ha tuttavia ribadito di voler abbandonare i vincoli e, qualora il primo giudice avesse accertato la sussistenza dell'espropriazione materiale, di essere disposto ad acquisire la proprietà delle superfici gravate a fr. 160.- il mq, somma corrispondente al loro valore di stima aggiornato. L'espropriata si è invece riconfermata nelle posizioni precedenti, ma alla luce delle risultanze istruttorie ha ridotte le sue pretese a fr. 275.-/mq oltre interessi per il solo titolo di espropriazione materiale.\nD. Con sentenza 29 ottobre 1997 il Tribunale di espropriazione ha statuito sulle pretese avanzate dalla __________.\nConstatato che l'assetto pianificatorio dei mapp. __________, __________ e __________ non era minimamente mutato dall'entrata in vigore del PR 1990, il primo giudice ha ammesso siccome pacifica la sussistenza di un'espropriazione materiale conseguente all'inclusione di quei fondi edificabili in zona AP.\nPer calcolare il risarcimento dovuto alla proprietaria, il Tribunale di espropriazione è partito implicitamente dal presupposto che in assenza del vincolo i terreni sarebbero stati inseriti nella limitrofa zona Rar3. Tenuto conto dei prezzi pagati nel 1989/90 per l'acquisto di due fondi posti appunto in zona Rar3 (prezzi di fr. 176.- il mq e fr. 198.- il mq) e delle peculiarità delle superfici espropriate, ha quindi riconosciuto alla __________ un indennizzo di fr. 185.- il mq per titolo di espropriazione materiale, con interessi - al tasso usuale praticato dalle CFS - a contare dal 16 febbraio 1993, giorno in cui l'espropriata ha indirizzato una lettera al municipio manifestando inequivocabilmente la sua volontà di farsi risarcire. L'indennità per l'eventuale esproprio formale delle aree gravate è stata invece determinata in fr. 25.- il mq (valore agricolo).\nLe spese di giudizio (fr. 1'000.-) e le ripetibili (fr. 2'000.-) sono state poste integralmente a carico del comune.\nE. Avverso la predetta pronunzia entrambe le parti sono insorte innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, invocandone la riforma parziale.\na) Con il suo gravame 1° dicembre 1997 il comune ha domandato innanzi tutto la sospensione della procedura, essendo in corso la revisione del PR intesa a svincolare i fondi della __________ da ogni aggravio pianificatorio.\nL'ente pubblico ha peraltro revocato in dubbio l'esistenza di un'espropriazione materiale, atteso che l'istituzione del vincolo AP non avrebbe privato la proprietaria di concrete facoltà edificatorie."}