che nulla osta pertanto alla conferma dell'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati decretata dal giudice di prime cure; che sulla scorta di quanto precede il ricorso va integralmente respinto; che la tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm); visti gli art. 1, 2, 24, 37, 45, 50, 51, 53 Lespr; 18 e 28 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente. | 3. Intimazione a: | __________ | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario