Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza il dispositivo 2 della decisione 28 ottobre 1997 (no. 19/96-98) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato e riformato come segue: "2. All'istante è riconosciuta un'indennità per inconvenienti di fr. 8'000.-." 2. La tassa di giustizia di fr. 950.- è posta a carico del ricorrente. | 3. Intimazione a: | __________ | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario