nella parte conclusiva del proprio gravame insiste infatti nel rivendicare la riparazione dei danni conseguenti alla temporanea limitazione della facoltà di disporre, senza disquisire sul quantum dell'unica indennità riconosciutagli dalla prima istanza. Tale carenza non impedisce comunque a questo Tribunale di rivedere la questione in base al principio dell'applicazione d'ufficio del diritto e sulla scorta degli elementi di giudizio a sua disposizione.