Dagli atti non emerge che l'istituzione delle restrizioni ha impedito la realizzazione di un progetto concreto di costruzione o di vendita. Traspare tutt'al più che un paio di trattative intavolate nell'ottica di una cessione totale o parziale del fondo durante il lasso di tempo interessato dai vincoli sono naufragate a causa del prezzo verosimilmente esagerato preteso dal proprietario. Queste circostanze non bastano tuttavia per ammettere la sussistenza di un pregiudizio risarcibile e giustificare il riconoscimento delle indennità rivendicate dall'insorgente. 4.4. Il primo giudice ha nondimeno accordato al ricorrente un indennizzo di fr. 4'000.- per le spese affrontate nella procedura.