La problematica rientra nel novero di quelle poco esplorate. La rara dottrina e giurisprudenza che si è espressa sull'argomento concorda tuttavia nel ritenere che, così come previsto dalla legge in caso di rinuncia all'espropriazione formale (cfr. art. 7 cpv. 3 e 5 Lespr), anche in caso di decadenza dell'espropriazione materiale l'espropriato ha diritto al risarcimento del danno subito, segnatamente al rimborso delle spese di patrocinio sopportate nel corso della procedura espropriativa.