Ha ricordato di aver utilizzato scientemente la parte meno pregiata del fondo come base operativa della propria impresa di costruzioni, specificando che se non fosse intervenuto il vincolo di protezione del 1974 avrebbe sicuramente venduto o edificato l'area rimasta libera da costruzioni e tratto dal fondo un adeguato profitto; la perdita subita - ha soggiunto - non può essere di certo liquidata con l'irrisoria indennità di inconvenienti di fr. 4'000.- accordata dal Tribunale di espropriazione. I. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento del ricorso, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.