Evocati i fatti e le tappe salienti dell'iter procedurale che l'ha condotto per la seconda volta davanti a questo Tribunale, il ricorrente ha contestato il mancato esperimento di una perizia e le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice. A suo avviso, la variante entrata in vigore nel 1994 non avrebbe rimediato all'espropriazione materiale, né vi sarebbero comunque ragioni per negargli una giusta indennità a dipendenza delle restrizioni imposte sul suo fondo a partire dal 1974.